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14/11/2006 Direttiva discariche - D.L.vo 36/2003 del 13/01/03 e D.M. 13/03/03 - art.7 comma 5
A seguito dell’entrata in vigore della “Direttiva discariche” e dei provvedimenti italiani di recepimento: D.L.vo 36/2003 del 13/01/03 e D.M. 13/03/03 previsto dal primo al suo art.7 comma 5, nelle discariche di rifiuti non pericolosi potranno essere conferiti “solo dopo trattamento” :<br>· Rifiuti urbani<br>· Rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente <br>· Rifiuti pericolosi stabili e non reattivi a determinate condizioni stabilite dal D.M. 13/03/03 (tipologia che comporta problemi interpretativi non presi in esame nel presente studio)<br>Per i rifiuti inerti e per i rifiuti pericolosi sono previste specifiche discipline contenute nei provvedimenti medesimi.
16/01/2007 12.09.52 REGIONE EMILIA ROMAGNA -- REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DEL BIOSTABILIZZATO OTTENUTO DALLA STABILIZZAZIONE AEROBICA DELLE MATRICI ORGANICHE DEI RIFIUTI
Prot. (RIF/06/1076338)<br>_____________________________________________________________<br>LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA<br>Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”<br>Premesso che:<br>- - con propria deliberazione del 01 marzo 2000, n. 647, è stato approvato uno schema di "Contratto di programma per l’utilizzazione del compost" sottoscritto, dalla Regione Emilia-Romagna, dal Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.) e da Aziende ad esso associate, in data 19 dicembre 2000;<br>- - l'Amministrazione Regionale intende predisporre una disciplina tecnica che regolamenti la produzione, la qualità e gli utilizzi del rifiuto ottenuto dalla biostabilizzazione delle frazioni organiche dei rifiuti;<br>- - per la predisposizione della suddetta regolamentazione è stato ritenuto necessario un congruo tempo sia per l'elaborazione tecnica, sia per le consultazioni con le Amministrazioni Provinciali e con le Aziende produttrici;<br>- - conseguentemente con deliberazione di Giunta Regionale n. 2181 del 19.12.2005 il contratto di programma è stato prorogato fino al 19 giugno 2006 ;<br>- - è stata quindi condivisa l'esigenza di costituire un gruppo di lavoro con la partecipazione delle Amministrazioni provinciali, a cui compete l'attività di autorizzazione e di controllo, delle Aziende di produzione oltre a funzionari della Direzione Ambiente al fine di definire la metodologia e gli strumenti di valutazione delle caratteristiche del biostabilizzato, nonchè la disciplina tecnica per la regolamentazione della produzione, della qualità e degli utilizzi del rifiuto ottenuto dalla biostabilizzazione delle matrici organiche dei rifiuti;<br>- - con deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 19 giugno 2006 è stato dato mandato al Direttore in materia di Ambiente di costituire il sopracitato gruppo di lavoro e conseguentemente il predetto contratto di programma è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;<br>- - che con determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 17012 del 27 novembre 2006 è stato costituito il gruppo di lavoro di cui sopra;<br>Considerato:<br>- - che nel territorio della Regione Emilia-Romagna sono in esercizio e regolarmente autorizzati alcuni impianti di trattamento dei rifiuti che, attraverso un processo di biostabilizzazione delle matrici organiche dai rifiuti, producono un rifiuto speciale non pericoloso che, ai fini del presente atto, viene definito “biostabilizzato”;<br>- - che è necessario regolamentare uniformemente su tutto il territorio regionale il processo di produzione, la qualità e gli utilizzi possibili di tale biostabilizzato;<br>Ritenuto che il biostabilizzato, nel rispetto dei principi generali di tutela ambientale, qualora abbia le caratteristiche idonee, possa essere utilizzato quale materiale di ingegneria da impiegare nella copertura giornaliera e finale dei rifiuti in discarica, nel rispetto di precise tecniche gestionali e che in tale situazione sia esentato dal pagamento del tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica;<br>Considerato altresì che è necessario predisporre una regolamentazione per l'introduzione della disciplina di cui al presente atto che tenga conto dei tempi necessari per gli adeguamenti strutturali dei processi di produzione, nonché permetta alle Amministrazioni Provinciali di adeguare le autorizzazioni all'utilizzo già rilasciate e ai gestori delle discariche di adeguare i Piani di Gestione degli impianti qualora intendano prevedere l'utilizzo del suddetto biostabilizzato per le coperture giornaliere e finali; <br>Dato atto che in considerazione della notevole variabilità dei processi tecnologici che portano alla produzione di biostabilizzato, nonché all’evoluzione delle tecniche di laboratorio per la verifica dei parametri analitici che caratterizzano il biostabilizzato e ne consentono un uso idoneo, verrà avviata nel breve termine, in collaborazione con le aziende pubbliche e private che producono il biostabilizzato e con il Consorzio Italiano Compostatori, una sperimentazione dalla quale sarà possibile ricavare ulteriori dati sulle caratteristiche dei materiali prodotti da cui ne potrà derivare una integrazione alla presente regolamentazione;<br>Dato atto, ai sensi dell’articolo 37, quarto comma della L.R. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/03 e successive modifiche ed integrazioni, del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa, Dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;<br>Su proposta dell'Assessore all’Ambiente e Sviluppo sostenibile;<br>A voti unanimi e palesi<br>D E L I B E R A<br>1. 1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la regolamentazione della produzione, della qualità e degli utilizzi del rifiuto ottenuto dalla stabilizzazione aerobica delle matrici organiche dei rifiuti di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;<br>2. 2. di stabilire che:<br>- - la presente direttiva entra in vigore a partire dalla data del 1 marzo 2007;<br>- - gli utilizzi del biostabilizzato individuati dal predetto Allegato A, sono gli unici ammessi sul territorio della regione Emilia-Romagna, fatto salvo quanto già disposto dalla normativa nazionale;<br>- - gli impianti che non sono dotati di sezione di vagliatura finale a 50 mm, così come previsto dall’Allegato A, devono adeguarsi entro il 1 marzo 2008;<br>- - l'utilizzo del biostabilizzato proveniente da impianti non dotati di sezione di vagliatura finale a 50 mm, è consentito solo per copertura giornaliera in discarica qualora rispetti l'indice di respirazione dinamico e la percentuale di umidità indicati nella tabella 1 dell'allegato A e le frazioni di rifiuti destinate a biostabilizzazione abbiano subito una vagliatura preventiva idonea a garantire una granulometria non superiore a 80 mm;<br>- - l’utilizzo del biostabilizzato come materiale di ingegneria per la copertura giornaliera e finale in discarica si configura come attività di recupero e nelle quantità massime previste dall’Allegato A è esentato dal pagamento del tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica;<br>- - le Province, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente atto, provvedano alla revisione e all’adeguamento delle vigenti autorizzazioni per la gestione delle discariche in conformità con il presente atto;<br>- - a seguito della sperimentazione citata in premessa e quando saranno disponibili sufficienti dati tecnici, si provvederà a definire ulteriori indirizzi per l’utilizzazione del biostabilizzato;<br>3. 3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.- - -<br>Allegato A<br>REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DEL BIOSTABILIZZATO OTTENUTO DALLA STABILIZZAZIONE AEROBICA DELLE MATRICI ORGANICHE DEI RIFIUTI<br>Il presente regolamento definisce le condizioni per l'utilizzazione, come materiale di ingegneria, del “biostabilizzato” rifiuto speciale non pericoloso (CER 19.05.03), ottenuto mediante biostabilizzazione aerobica della frazione prevalentemente umida dei rifiuti urbani indifferenziati separata meccanicamente, nonché della frazione umida dei rifiuti provenienti da raccolta separata. <br>Di seguito definite le condizioni minime che deve rispettare il processo di biostabilizzazione, le caratteristiche che deve avere il prodotto in funzione dell'uso, i controlli che devono essere effettuati per verificarne la qualità.<br>1) Il processo di biostabilizzazione<br>L’obiettivo del processo è quello della stabilizzazione biologica della matrice organica dei rifiuti trattati nonché quello dell’igienizzazione della biomassa stessa, pertanto il processo deve essere condotto in modo da assicurare:<br>- - il controllo delle caratteristiche chimico fisiche delle matrici organiche di partenza;<br>- - il controllo della temperatura di processo;<br>- - un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa in tutte le fasi.<br>Le condizioni minime che deve rispettare il processo di produzione affinchè il biostabilizzato possa essere utilizzato, sono contenute nei successivi punti A),B),C): <br>A) A) la temperatura dei rifiuti nella fase accelerata deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55 °C;<br>B) B) la durata della stabilizzazione (costituita da bioossidazione e maturazione), intendendo come tale il periodo intercorso fra l'ingresso delle matrici organiche nel processo e l’uscita della biomassa stabilizzata al termine della fase di stabilizzazione, deve essere pari ad almeno 21 giorni. Non deve pertanto essere conteggiato, al fine del rispetto del predetto periodo di 21 giorni, il periodo di tempo in cui le matrici, prese in carico nell'impianto, vengono depositate in attesa di essere avviate a processo. Presso l’impianto di biostabilizzazione, deve essere tenuta idonea registrazione, dei tempi di avvio delle matrici a processo e delle relative quantità, per la verifica della durata del suddetto periodo di stabilizzazione;<br>C) C) l' impianto di biostabilizzazione deve essere dotato di una sezione di vagliatura finale a 50 mm.<br>E' inoltre opportuno che le Amministrazioni Provinciali in sede di rilascio delle autorizzazioni agli impianti di produzione di biostabilizzato valutino l'esigenza di prescrivere quanto segue:<br>&#61485; &#61485; ai fini del contenimento di polveri e di odori, gli impianti siano strutturati in modo che le fasi di stoccaggio e di bio-ossidazione avvengano in ambiente confinato e siano assunte idonee misure e sistemi di abbattimento;<br>&#61485; &#61485; ai fini di evitare altre forme di inquinamento, le fasi di stoccaggio dei rifiuti da trattare,di biostabilizzazione e stoccaggio del biostabilizzato avvengano su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo da avviare a depurazione o da riutilizzare nel processo stesso.<br>2) Utilizzazione ammesse per il biostabilizzato<br>Fatto salvo quanto disciplinato dalla legislazione statale, l'utilizzo del biostabilizzato derivante da processi che rispettino le condizioni minime, è ammesso unicamente nelle situazioni di seguito descritte, qualora possieda le caratteristiche di cui alle successive tabelle 1 o 2 a seconda che si tratti di copertura giornaliera o copertura finale.<br>Copertura giornaliera dei rifiuti in discarica. (D.Lgs. 36/03 - Allegato 1, punto 2.10 relativo alla “Modalità e criteri di coltivazione”)<br>L'uso del biostabilizzato come copertura giornaliera è ammesso unicamente in discariche per rifiuti non pericolosi e, nel caso di riclassificazione in sottocategorie ai sensi dell'art. 7 del D.M. 3 agosto 2005, nelle discariche di cui al predetto art. 7 comma 1, lett. b) e c).<br>Le modalità di utilizzo sono le seguenti:<br>• • il biostabilizzato deve possedere tutte le caratteristiche indicate nella tabella 1;<br>• • il suo utilizzo, come materiale di ingegneria, deve essere espressamente previsto nel Piano di Gestione Operativa della discarica e nel provvedimento di autorizzazione alla gestione della discarica deve essere riportato come operazione di recupero di rifiuti ÝR11¨;<br>• • la quantità impiegata (espressa in tonnellate) non deve essere superiore al 20% della massa di rifiuti smaltiti in discarica su base annua;<br>• • nel Piano di Gestione Operativa della discarica deve essere indicato il tempo massimo di detenzione del biostabilizzato nell'area della discarica prima dell’utilizzo, che - di norma – deve avvenire entro tre giorni dal ricevimento nell’impianto stesso.<br>Tab. 1 – Caratteristiche del biostabilizzato ai fini dell'utilizzo come copertura giornaliera (il campione deve essere prelevato secondo la metodica UNI 10802)<br>Indice di Respirazione Dinamico (1)<br>mg O2 x kg SV x h-1 (2) £ 1.000 ± 30% (3)<br>Umidità<br>(% peso) £ 50<br>Granulometria<br>(mm) £ 50<br>(1) Metodo DI.PRO.VE. – Università di Milano<br>(2) SV: frazione della sostanza secca volatile a 550 °C<br>(3) (3) La tolleranza è riferita al risultato analitico di ogni singolo campione di biostabilizzato.<br>Copertura superficiale finale della discarica (D.Lgs. 36/03 - Allegato 1, punti 1.2.3 e 2.4.3).<br>Considerato che in base a quanto disposto dal punto 2.4.3 dell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 36/03, lo strato superficiale di copertura deve essere di spessore maggiore o uguale a 1 m con lo scopo di favorire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini della realizzazione del piano di ripristino ambientale, di fornire una protezione adeguata contro l’erosione nonché di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche, è ammesso l’utilizzo di biostabilizzato come copertura finale, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:<br>• • il biostabilizzato possieda tutte le caratteristiche indicate nella tabella 2;<br>• • l’utilizzo del biostabilizzato, come materiale di ingegneria, sia espressamente previsto nel Piano di Ripristino Ambientale della discarica e nel provvedimento di autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica sia riportato come operazione di recupero di rifiuti ÝR10¨;<br>• • il biostabilizzato, miscelato a terreno nella proporzione del 50%, sia utilizzato per un primo spessore che non dovrà superare i 50 cm di altezza;<br>• • venga posto su questo primo strato un ulteriore strato di terreno vegetale di spessore di almeno 50 cm di altezza; lo spessore di questo secondo strato potrà essere superiore ai 50 cm in considerazione della destinazione d'uso finale prevista per l'area.<br>Tab. 2 – Caratteristiche del biostabilizzato ai fini della copertura superficiale finale<br>(il campione deve essere prelevato secondo la metodica UNI 10802)<br>Indice di Respirazione Dinamico (1)<br>mg O2 x kg SV x h-1 (2) £ 1.000 ± 30% (3)<br> <br>Metalli<br>(mg/kg di sostanza secca) I limiti previsti dalla Tabella 3.1 della D.C.I. 27 luglio 1984<br>Inerti<br>(% peso) £ 15 (4)<br> <br>Plastica<br>(% peso) £ 10 (4)<br> <br>Vetro<br>(% peso) £ 15 (4)<br> <br>Umidità<br>(% peso) £ 50%<br>Granulometria<br>(mm) £ 50<br>(1) Metodo DI.PRO.VE. – Università di Milano<br>(2) (2) SV: frazione della sostanza secca volatile a 550 °C<br>(3) (3) La tolleranza è riferita al risultato analitico di ogni singolo campione di biostabilizzato. <br>(4) (4) I singoli limiti sono elevabili fino al 50% del loro valore, ma contemporaneamente si deve verificare la riduzione degli altri componenti in modo che la sommatoria delle % di inerti, plastica e vetro non superi il 40% in totale.<br>3) Controllo delle caratteristiche del biostabilizzato<br>Ai fini della verifica delle caratteristiche del biostabilizzato deve essere svolto un controllo periodico da effettuare presso gli impianti di produzione e presso la discarica.<br>A) A) Presso l’impianto di produzione, in analogia a quanto disposto dall’art. 2 del D.M. 3/08/05, deve essere effettuata almeno una volta/anno una “caratterizzazione di base” del biostabilizzato; il campionamento deve essere effettuato con la metodologia UNI 10802 e deve essere effettuata l’analisi completa dei parametri indicati alle precedenti tabelle 1 e 2, per un lotto rappresentativo della produzione, pari ad almeno 500-1.000 t.<br>Ai fini dell'utilizzazione di cui al presente atto:<br>- - gli impianti di biostabilizzazione esistenti e in attività alla data di entrata in vigore del presente atto, devono effettuare la prima caratterizzazione di base del biostabilizzato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente direttiva;<br>- - gli impianti nuovi devono effettuare la prima caratterizzazione di base entro 30 giorni dall’inizio dell’attività a regime.<br>Sempre presso l’impianto di produzione, devono essere eseguite successive verifiche di conformità del biostabilizzato da conferire alle discariche verificando, con cadenza almeno trimestrale e su lotti rappresentativi di almeno 500 t, il rispetto dei medesimi parametri contenuti nelle tabelle 1 e 2.<br>I referti analitici devono essere conservati presso l’impianto di produzione del biostabilizzato per almeno 5 anni.<br>B) I conferitori devono mettere a disposizione del gestore della discarica la certificazione dalla quale risulti che il processo di produzione rispetta le condizioni minime di cui al precedente punto 1), nonchè le analisi di caratterizzazione relative almeno all'ultimo trimestre.<br>Il gestore della discarica è tenuto a definire, nel Piano di Gestione Operativa (nel caso di utilizzo per copertura giornaliera) o nel Piano di Gestione Post-Operativa (nel caso di utilizzo per copertura finale) la procedura di verifica del rispetto delle condizioni di cui alla presente direttiva, al fine dell’accettazione del biostabilizzato come materiale di ingegneria per la copertura dei rifiuti.<br><br>
16/01/2007 13.47.17 Proroga D. Lgs. 36/2003
Discarica:
La L. 296/2006 “Finanziaria” ha disposto la proroga al 31 dicembre 2007 del termine per l’entrata in vigore delle norme dettate dal D.Lgs. 36/2003 sullo smaltimento dei rifiuti in discarica . La proroga non si applica alle discariche di II categoria e alle discariche per rifiuti inerti in cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

 

 
   
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